Le recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 introdotte dal D.L. 159/2025 rafforzano il sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le novità normative vengono lette con particolare attenzione alle implicazioni per le Forze Armate e alla tutela del personale.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008, è stato recentemente aggiornato per recepire le disposizioni introdotte dal Decreto Legge 31 ottobre 2025 n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, nonché per integrare i chiarimenti forniti dagli ultimi interpelli in materia di formazione sulla sicurezza.
La nuova edizione del Testo Unico risulta quindi allineata alle più recenti misure normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro, formazione, vigilanza, sorveglianza sanitaria e rafforzamento del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.
Per le Forze Armate, il D.Lgs. 81/2008 continua ad applicarsi secondo il principio di specialità, già previsto dall’ordinamento, ma gli aggiornamenti rafforzano l’attenzione alla prevenzione, alla formazione e alla tutela sanitaria anche nei contesti militari non strettamente operativi (uffici, enti logistici, arsenali, basi, cantieri e attività tecnico-amministrative).
Le principali novità del D.L. 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il D.L. 159/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, introduce una serie di misure finalizzate a rafforzare la prevenzione degli infortuni e a migliorare il controllo e la trasparenza nei contesti lavorativi, con particolare attenzione ai settori più esposti.
Anche se molte disposizioni sono pensate per il settore civile, il decreto ha riflessi indiretti sul comparto Difesa, in particolare nei contesti promiscui civile-militare e nelle attività svolte con personale civile, ditte appaltatrici o volontari.
Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 159/2025 interessano molteplici aspetti della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Tutela dei volontari di protezione civile – Art. 3-bis
Nel Titolo I, Capo I del Testo Unico viene introdotto l’articolo 3-bis, dedicato alle organizzazioni di volontariato della protezione civile. I volontari di protezione civile vengono equiparati ai lavoratori limitamente agli obblighi di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario.
La disposizione è rilevante per il personale militare impiegato in operazioni di supporto alla protezione civile, poiché rafforza il principio di tutela della sicurezza anche nei contesti emergenziali e interforze, chiarendo gli obblighi formativi e sanitari applicabili ai volontari che operano a fianco delle strutture militari.
Fascicolo elettronico del lavoratore e piattaforma SIISL
Viene istituito il Fascicolo elettronico e fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, nel quale confluiranno le informazioni relative alla formazione in materia di salute e sicurezza e al trattamento contrattuale e lavorativo.
Il sistema è supportato dalla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, pensata per garantire interoperabilità e tracciabilità dei dati.
Per il personale militare e per il personale civile della Difesa, il rafforzamento della tracciabilità della formazione si inserisce in un quadro già strutturato, contribuendo a una maggiore standardizzazione dei percorsi formativi e a una più chiara documentazione delle competenze, soprattutto nei ruoli tecnici e specialistici.
Badge di riconoscimento digitale nei cantieri
Per i cantieri in appalto e subappalto, sia pubblici che privati, è introdotto il badge di riconoscimento digitale, dotato di codice univoco anticontraffazione e integrato con la piattaforma SIISL. La misura mira a contrastare il lavoro irregolare e a migliorare il controllo delle presenze e delle qualifiche.
La misura riguarda direttamente anche i cantieri all’interno di sedimi militari, dove operano imprese esterne. Il badge digitale rafforza il controllo delle presenze e delle qualifiche, con effetti positivi sulla sicurezza dei lavoratori civili e sulla responsabilità dei Comandi.
Patente a crediti: sanzioni più severe
In materia di patente a crediti, vengono inasprite le sanzioni pecuniarie, rafforzando l’impianto sanzionatorio a carico delle imprese non conformi agli obblighi di sicurezza.
L’inasprimento sanzionatorio interessa in particolare le imprese appaltatrici che operano per la Difesa, rafforzando il ruolo di vigilanza dell’Amministrazione militare nella scelta e nel controllo dei fornitori.
Sorveglianza sanitaria: nuove precisazioni
Le visite mediche obbligatorie devono essere effettuate durante l’orario di lavoro, con esclusione delle visite pre-assuntive. Al Medico Competente viene inoltre attribuito un ruolo più attivo, con attività di sensibilizzazione sull’adesione agli screening oncologici e possibilità di disporre accertamenti sanitari per alcol e sostanze stupefacenti, qualora sussistano motivi ragionevoli di sospetta assunzione.
Nel comparto militare la sorveglianza sanitaria è già garantita dalla sanità militare; le nuove disposizioni risultano coerenti con un sistema che pone al centro l’idoneità psico-fisica del personale e rafforzano l’approccio preventivo anche nelle attività non operative.
Rafforzamento dell’attività ispettiva
È previsto un potenziamento della vigilanza, attraverso l’aumento dell’attività di vigilanza e del personale ispettivo con l’obiettivo di rafforzare l’attività di verifica sul lavoro irregolare e la prevenzione infortuni.
L’aumento dell’attività ispettiva riguarda principalmente il settore civile, ma ha effetti indiretti sugli enti militari quando sono coinvolti lavoratori civili, appalti o subappalti, rafforzando il presidio di legalità e sicurezza.
Formazione del RLS
Viene chiarito che l’obbligo di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si applica anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, superando precedenti incertezze interpretative.
La previsione è rilevante per il personale civile della Difesa e per gli ambienti di lavoro militari assimilabili a quelli civili, confermando la centralità della formazione continua nella prevenzione dei rischi.
Interpello n. 1/2025 in materia di formazione sulla sicurezza
Tra gli aggiornamenti recepiti nel Testo Unico figura anche l’Interpello n. 1/2025 del 18 settembre 2025, emanato dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il chiarimento riguarda il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Pur rientrando nel settore ATECO P – Istruzione (codice 85), classificato a rischio medio, è stato precisato che i docenti possono frequentare corsi di formazione specifica per rischio basso solo qualora la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, non evidenzia esposizioni a rischi medi o elevati.
Il principio è coerente con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e con l’Accordo Stato-Regioni 2025, ribadendo il ruolo centrale della valutazione dei rischi aziendale.
Il principio ribadito dall’interpello è di interesse anche per il comparto militare: la formazione deve essere sempre coerente con i rischi effettivi, principio applicabile anche alle attività addestrative, formative e didattiche svolte all’interno delle strutture militari.
La posizione di SIM Marina: sicurezza come tutela del personale
Per SIM Marina, la sicurezza e la tutela della salute non possono essere considerate meri adempimenti formali, ma rappresentano un diritto fondamentale del personale, da garantire in ogni contesto di servizio compatibile con le esigenze operative.
Le recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 e le disposizioni introdotte dal D.L. 159/2025 rafforzano un principio che il sindacato sostiene da sempre. La sicurezza sul lavoro, anche in ambito militare, è un elemento imprescindibile di dignità professionale, di efficienza del servizio e di rispetto della persona.
Su questi principi SIM Marina continuerà a vigilare, intervenendo a tutela del personale ogniqualvolta emergano criticità o carenze applicative.