La malattia nel personale militare segue regole specifiche su giorni disponibili, trattamento economico e obblighi di reperibilità.
Le assenze per motivi di salute nel personale militare costituiscono un istituto centrale dell’ordinamento delle Forze Armate italiane. La tutela dell’integrità psico-fisica del militare, infatti, deve necessariamente conciliarsi con i principi di disciplina, gerarchia, prontezza operativa ed efficienza del servizio, che caratterizzano lo status militare.
Quadro normativo delle assenze per malattia nel militare
La materia è regolata principalmente dall’art. 748 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle norme in materia di Ordinamento Militare – TUOM) e dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), oltre che da circolari applicative del Ministero della Difesa e disposizioni sanitarie interne.
Il sistema normativo distingue forme progressive di assenza per motivi sanitari, che si attivano in base alla gravità dell’infermità e alla durata dell’inidoneità al servizio:
- riposo domiciliare;
- licenza di convalescenza;
- congedo per malattia dei figli;
- aspettativa per infermità.
Ogni istituto si distingue per durata, trattamento economico e regime applicativo, prevedendo specifici diritti per il militare, obblighi comunicativi rigorosi per prevenire pregiudizi al servizio e possibili riflessi disciplinari in caso di inosservanza.
Obblighi comunicativi e doppia certificazione sanitaria
Elemento centrale di tutte le fattispecie è il dovere di comunicazione immediata al superiore gerarchico sia all’inizio sia al termine dell’assenza (art. 748 TUOM).
È inoltre obbligatoria la trasmissione del cosiddetto “doppio certificato”, previsto dal Decreto Ministeriale Difesa 24 novembre 2015:
- Certificato riportante la prognosi lavorativa (senza diagnosi), da trasmettere al Comando;
- Certificazione clinica completa (diagnosi + prognosi), destinata al Dirigente del Servizio Sanitario (DSS), in busta chiusa o tramite PEC dedicata con dicitura “dati sanitari”.
La violazione degli obblighi comunicativi può determinare responsabilità disciplinare.
Riposo domiciliare: durata retribuzione e reperibilità
Il riposo domiciliare è la forma più frequente di assenza per malattia nel personale militare.
Può essere prescritto da qualsiasi medico autorizzato, inclusi il medico di famiglia, specialisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionati, e pronto soccorso.
Il pronto soccorso indica spesso solo la prognosi clinica (es. “3 giorni per contusione”), mentre la prognosi lavorativa con espressa astensione dal servizio deve essere formalizzata dal medico curante.
Durante il periodo di riposo domiciliare il militare è collocato in licenza straordinaria per malattia, fino a un massimo di 45 giorni annui, ed è soggetto a reperibilità domiciliare.
Per il 2026 le fasce sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni, inclusi festivi.
Le visite fiscali possono comunque essere effettuate in qualsiasi momento. L’assenza ingiustificata comporta sanzioni ai sensi dell’art. 748 TUOM.
Per questa fattispecie la retribuzione non è modificata fino a 15 giorni di assenza al mese. Superati i 15 giorni viene sospesa la retribuzione dell’indennità operativa spettante ed al suo posto viene corrisposta l’indennità operativa di base più le c.d. maggiorazioni (Trascinamenti dell’indennità dell’impiego operativo) legate al servizio svolto in precedente
Licenza di convalescenza: quando si applica e quali effetti produce
La licenza di convalescenza rappresenta una forma più strutturata di assenza per infermità. È concessa esclusivamente dal Comando, a seguito di visita del Dirigente del Servizio Sanitario (DSS) o di valutazione della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) sulla base di certificazione medico-legale militare (artt. 17 e seguenti TUOM). A differenza del riposo domiciliare, non prevede obbligo di reperibilità domiciliare, consentendo al militare libertà di movimento.
Richiede, al termine, verifica di idoneità psico-fisica (art. 181 D.Lgs. 66/2010) finalizzata alla ripresa delle attività operative.
Congedo per malattia dei figli: diritti, limiti e trattamento economico
Per tutelare l’equilibrio familiare, il personale militare beneficia di congedo per malattia dei figli minori. La disciplina è contenuta nell’art. 25 del D.Lgs. 151/2001, applicabile alle Forze Armate ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 66/2010.
La normativa distingue tra figli naturali e figli adottivi o in affidamento, prevedendo regole parzialmente differenziate in relazione all’età del minore e al momento dell’ingresso nel nucleo familiare. In entrambi i casi, il diritto all’astensione dal servizio è riconosciuto alternativamente a ciascun genitore, nel rispetto dei limiti temporali e delle condizioni stabilite dalla legge.
Figli naturali
Il militare genitore può astenersi dal servizio, alternativamente all’altro genitore lavoratore, durante le malattie del figlio entro gli 8 anni di età:
- Nei primi 3 anni: per tutto il periodo della malattia
- Dai 3 agli 8 anni: 5 giorni lavorativi annui
È necessario il certificato rilasciato da medico specialista del SSN o convenzionato.
Per i periodi di astensione dal servizio per la malattia del bambino non è corrisposta alcuna retribuzione, eccezion fatta per cinque giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio. Durante tale periodo di cinque giorni è corrisposta l’intera retribuzione fissa e continuativa, a esclusione delle indennità operative e del compenso per lavoro straordinario.
Se entrambi i genitori sono militari, i 5 giorni retribuiti sono fruibili complessivamente e alternativamente da padre e madre. La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne abbia diritto.
Il periodo di assenza non comporta riduzioni della licenza ordinaria, non incide sulla tredicesima mensilità ed è pienamente computato ai fini dell’anzianità di servizio.
L’assenza deve essere comunicata immediatamente al superiore gerarchico e non è soggetta a reperibilità domiciliare, salvo diversa disposizione. Qualora il genitore sia a sua volta impossibilitato a svolgere il servizio per proprie condizioni di salute, l’assenza per malattia del figlio può affiancarsi al riposo domiciliare del genitore militare, con necessità di doppia certificazione per distinguere le rispettive prognosi.
I giorni di assenza per malattia del figlio sono concessi mediante apposita licenza straordinaria rilasciata dal Comando o Ente di appartenenza e non sono computabili nel limite massimo di 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria ordinaria.
I giorni di assenza per malattia del figlio sono concessi mediante apposita licenza straordinaria rilasciata dal Comando o Ente di appartenenza e non sono computabili nel limite massimo di 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria ordinaria.
Adozione e affidamento: disciplina equiparata
Anche nei casi di adozione e affidamento, entrambi i genitori possono astenersi dal servizio in alternativa tra loro durante le malattie del figlio, secondo una disciplina che tiene conto dell’età del minore e del momento dell’ingresso nel nucleo familiare. In particolare:
- fino ai 6 anni di età del bambino, l’astensione è consentita per l’intero periodo della malattia;
- tra i 6 e gli 8 anni di età, spettano cinque giorni lavorativi all’anno, previa presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato;
- per i minori che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbiano un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, disciplinate dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, se disposte dall’Autorità giudiziaria competente, sono equiparate all’adozione o all’affidamento preadottivo.
Anche in questo caso i giorni di assenza per malattia del figlio sono concessi mediante apposita licenza straordinaria rilasciata dal Comando o Ente di appartenenza e non sono computabili nel limite massimo di 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria ordinaria.
Aspettativa per infermità del militare: durata, retribuzione e limiti
Quando l’infermità si prolunga oltre i 45 giorni annui di licenza straordinaria per malattia, il militare viene collocato in aspettativa per infermità, ai sensi degli artt. 884 e seguenti del D.Lgs. 66/2010.
L’aspettativa costituisce una vera e propria posizione di stato che esonera temporaneamente il militare dal servizio, a seguito di un giudizio di temporanea inidoneità. Il provvedimento è formalmente concesso dal Comando.
La durata massima complessiva è pari a due anni (730 giorni) nell’arco di un quinquennio mobile, calcolato a ritroso dall’ultimo giorno di aspettativa fruito, ai sensi dell’art. 912 del D.Lgs. 66/2010. Nel computo rientrano anche eventuali periodi di aspettativa concessi per motivi privati.
Durante l’aspettativa è previsto un trattamento economico nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tuttavia, qualora allo scadere del periodo massimo il militare non riacquisti l’idoneità al servizio, si procede alla cessazione dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929 del D.Lgs. 66/2010.
Differenza tra riposo domiciliare, convalescenza e aspettativa
| ISTITUTO | CHI LO DISPONE | REPERIBILITÀ | DURATA | EFFETTI |
| Riposo Domiciliare | Medico Civile | SI | Max 45 gg annui | Licenza Straordinaria |
| Licenza Convalescenza | DSS/CMO | NO | Variabile | Verifica idoneità finale |
| Aspettativa per infermità | Comando | NO | Max 730 gg in 5 anni | Possibile cessazione |
Il diritto alla tutela della salute si deve coniugare anche con il dovere professionale connesso allo status militare. Per questo motivo conoscere la normativa è fondamentale al fine di evitare errori formali che possono generare inconvenienti di servizio e eventuali conseguenze.
