A seguito delle richieste di chiarimento avanzate dal SIM Marina lo Stato Maggiore Marina (SMM) ha ufficialmente emanato in data 11 febbraio 2026 un nuovo documento di indirizzo per la corretta applicazione delle indennità notturne previste dal rinnovo contrattuale 2022-2024.
L'Effetto del Nostro Intervento
Avevamo evidenziato numerose criticità interpretative, specialmente riguardo l’indennità notturna connessa ai servizi di guardia. Lo Stato Maggiore Difesa (SMD), accogliendo le criticità sollevate, ha coordinato un'interpretazione interforze chiarificatrice, ora recepita nel nuovo documento SMM inviato agli Alti Comandi.
Quando Competono le Indennità: Le Regole Chiare
Sulla base delle indicazioni dello SMM, ecco i criteri applicativi vigenti per gli articoli 11 e 12 del DPR 52/2025:
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Art. 11 – Indennità notturna "di navigazione": Spetta al personale imbarcato in regime di C.F.I. che opera tra le ore 22.00 e le ore 06.00, per almeno 4 ore (anche non continuative). Può essere corrisposta per un massimo di 10 turni notturni.
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Art. 12 – Indennità per "servizi armati e non": È attribuita al personale impiegato nel medesimo arco notturno (22.00 - 06.00) per almeno 4 ore (anche non continuative).
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Cumulabilità (Art. 12): Questa indennità è cumulabile con il compenso forfetario di guardia. Al contrario, non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario né con l’indennità di cui all'Art. 11.
La Precisazione Fondamentale sul "Recupero Psico-fisico"
L'indennità dell'Art. 12 spetta a meno che il personale non fruisca di un "recupero psicofisico" espressamente disposto da consegne o ordini di servizio.
Il coordinamento dello SMD ha sancito un principio essenziale in merito: il tempo in cui il personale è accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione (o non può allontanarsi dall'Ente perché prontamente impiegabile) non può configurarsi come recupero psico-fisico. Tale periodo deve essere obbligatoriamente conteggiato ai fini dell'indennità. L’indennità notturna per servizi armati e non compete a tutto il personale di guardia che ha l’obbligo di permanere all’interno della Caserma o Unità Navale a meno che nelle consegne non sia espressamente indicato che un determinato periodo di tempo sia utilizzato ai fini di un recupero psico-fisico.
La Criticità Irrisolta: Esclusione del Personale Turnista
Nella circolare SMM permane l'esclusione dall'applicazione dell'Art. 12 per il personale impiegato in turno auto-compensante.
Riteniamo che questa interpretazione generi un'evidente disparità di trattamento. Il SIM Marina si impegna a portare la questione all'attenzione degli organi competenti e della Funzione Pubblica nell'ambito del rinnovo contrattuale 2025-2027, per giungere a una soluzione finalmente equa e non discriminatoria.
Tutela SIM Marina: Contattaci
Invitiamo ogni associato a segnalare tempestivamente eventuali casi in cui il proprio Comando non applichi correttamente quanto disposto dal documento SMM dell'11 febbraio. Il nostro ufficio competente è pronto a intervenire immediatamente a tutela dei diritti dei propri iscritti.
